(massima n. 1)
In relazione a reati commessi in parte anche all'estero, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana, č sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato l'evento o sia stata compiuta, in tutto o in parte, l'azione, con la conseguenza che, in ipotesi di concorso di persone, perché possa ritenersi estesa la potestā punitiva dello Stato a tutti i compartecipi e a tutta l'attivitā criminosa, ovunque realizzata, č sufficiente che in Italia sia stata posta in essere una qualsiasi attivitā di partecipazione ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, a nulla rilevando che tale attivitā parziale non rivesta in sé carattere di illiceitā, dovendo essa essere intesa come frammento di un unico iter delittuoso da considerarsi come inscindibile. Ne consegue che anche per il cittadino straniero il quale, pur essendo stato sempre all'estero, abbia collaborato con un cittadino italiano per l'importazione in Italia di sostanza stupefacente, nella consapevolezza che si dava esecuzione a un reato quivi deliberato, il reato stesso deve considerarsi commesso nel territorio dello Stato.