(massima n. 1)
La regola posta al comma 2 dell'art. 6 c.p., secondo la quale, in applicazione del principio della territorialitą della legge penale, il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione che lo costituisce č ivi avvenuta in tutto o in parte, va intesa nel senso che il reato si considera commesso in Italia anche quando sia stato posto in essere anche uno solo degli atti del processo criminoso essenziali per la configurabilitą del reato medesimo; nel novero di tali atti, considerato sotto l'aspetto naturalistico, vale a dire come frammenti di un'azione pił ampia preordinata al raggiungimento di un determinato obiettivo, rientra pertanto il conferimento di un mandato ad uccidere, accettato dal mandatario, direttamente o per interposta persona, in quanto costituente il momento iniziale della condotta produttiva dell'evento dannoso.