(massima n. 1)
Per l'applicabilità del principio di territorialità, di cui all'art. 6 c.p., è sufficiente che in Italia sia avvenuta una parte dell'azione anche piccola, purché preordinata — secondo una valutazione ex post — al raggiungimento dell'obiettivo delittuoso. Ne consegue che, in tema di traffico internazionale di stupefacenti, se l'accordo tra i coimputati e la predisposizione dei mezzi occorrenti all'importazione e all'occultamento della droga, realizzati in Italia, appaiono preordinati all'acquisto e alla detenzione della stessa, poi effettivamente consumati all'estero, il reato deve ritenersi commesso in Italia.