(massima n. 1)
Deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano nei confronti del cittadino straniero che, pur senza essere mai stato in Italia, abbia collaborato, nella consapevolezza che si dava esecuzione ad un reato deliberato sul territorio della Repubblica, con un cittadino italiano per l'acquisto di sostanze stupefacenti all'estero in vista della importazione in Italia, atteso che una porzione del fatto giuridicamente ascrivibile allo straniero si č, in tal caso, svolta nello Stato, con conseguente applicabilitā dell'art. 6 c.p., potendosi qualificare il comportamento della persona che abbia svolto l'indicata attivitā all'estero quale concorso nell'esecuzione di un delitto plurisoggettivo, in cui le singole azioni perdono la loro individuabilitā e di esse ciascun agente risponde per l'intero.