(massima n. 1)
La pronunzia di nullitą del matrimonio ecclesiastico sopravvenuta in pendenza del procedimento di separazione personale dei coniugi non comporta la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di accertamento del diritto al mantenimento e/o agli alimenti, la quale ha la sua causa nel matrimonio e conserva la sua attualitą anche a seguito della dichiarazione di nullitą del matrimonio ecclesiastico, trovando applicazione la disciplina del matrimonio putativo. Tuttavia, nel caso in cui il giudice investito della delibazione della sentenza ecclesiastica abbia provveduto, seppure in via provvisoria, in ordine al mantenimento, ai sensi dell'art. 8 della legge 25 marzo 1985, n. 121, nel procedimento di separazione non vi č pił spazio per una pronunzia in ordine alla corresponsione dell'assegno di cui all'art. 129 cod. civ. al coniuge in buona fede.