(massima n. 1)
Non č impugnabile per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., il decreto della Corte di appello che abbia deciso sul reclamo avverso il decreto del tribunale di omologazione della separazione consensuale tra coniugi, costituendo questo provvedimento un atto privo di contenuto decisorio, e quindi inidoneo ad acquistare l'efficacia del giudicato sostanziale, che č impugnabile con reclamo ai sensi dell'art. 739 c.p.c. e revocabile ai sensi dell'art. 742 c.p.c., per vizi di legittimitā che non si convertono in motivi di gravame, ma sono in ogni tempo deducibili nell'ambito della giurisdizione camerale.