(massima n. 1)
I provvedimenti di carattere ordinatorio, in quanto retrattabili o comunque inidonei a pregiudicare la decisione della causa, non hanno natura di sentenze implicite sulla competenza, per la cui configurabilitą si richiede che il provvedimento (a prescindere dalla forma adottata) presupponga necessariamente l'affermazione o la negazione della propria competenza da parte del giudice che lo ha pronunziato. Pertanto, non č suscettibile di impugnazione con regolamento di competenza l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, investito della decisione circa le modalitą di esecuzione dell'ordinanza presidenziale emessa ai sensi dell'art. 708 c.p.c., in sede di separazione giudiziale attributiva della casa coniugale, abbia disposto la nomina di un Ctu, reputando, allo stato, sussistente la propria competenza, poiché detta pronuncia rappresenta mera delibazione sommaria ed incidentale della questione di competenza