(massima n. 1)
I provvedimenti temporanei ed urgenti adottati, a norma dell'art. 708 c.p.c., dal presidente del tribunale in tema di affidamento della prole sono soggetti, in assenza di spontaneo adempimento, ad esecuzione coattiva in via breve, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, ovvero alla normale procedura di esecuzione forzata, previa notifica alla controparte del titolo e dell'intimazione ad adempiere. Nella prima ipotesi, giudice competente per l'esecuzione č quello stesso che ha emesso il provvedimento (o quello competente per il merito, se risulti giā instaurato il relativo giudizio), mentre, nella seconda ipotesi, č competente il giudice dell'esecuzione, secondo le regole ordinarie, non potendo condurre a diversa soluzione nemmeno il testo dell'art. 669 duodecies (come introdotto con la novella del 1990), non direttamente applicabile ai provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 708 c.p.c., e, oltretutto, riferibile all'ipotesi in cui il beneficiario del provvedimento cautelare abbia proceduto alla Ģesecuzione direttaģ e non all'ordinaria procedura di esecuzione.