(massima n. 1)
La sentenza che pronuncia sulla domanda di separazione dei coniugi può modificare senza alcun limite i provvedimenti presidenziali emanati, in via temporanea ed urgente, nell'interesse dei coniugi e della prole, in quanto la condizione, che si verifichino mutamenti nelle circostanze, opera come limite soltanto per il giudice istruttore il quale, a norma dell'art. 708, quarto comma, c.p.c., non può revocare o modificare con ordinanza i provvedimenti presidenziali se non per un sopravvenuto mutamento delle circostanze. Anche dopo la riforma del diritto di famiglia l'attribuzione e la determinazione quantitativa dell'assegno di mantenimento all'uno o all'altro dei coniugi nella sentenza di separazione restano autonomi rispetto ai provvedimenti del presidente del tribunale o del giudice istruttore, con conseguente piena libertà del giudice in quella sede.