(massima n. 1)
I provvedimenti temporanei ed urgenti, adottati dal presidente del tribunale o dal giudice istruttore nel procedimento di separazione personale a norma dell'art. 708 c.p.c., sono soggetti, in difetto di spontaneo adempimento, ad esecuzione coattiva in via breve, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, salvo che il beneficiario del provvedimento preferisca avvalersi, come gli č alternativamente consentito, della normale procedura di esecuzione forzata, notificando alla controparte il titolo e l'intimazione ad adempiere; nella prima ipotesi giudice competente per l'esecuzione č quello che ha emesso il provvedimento o quello competente per il merito se risulta giā instaurato il relativo giudizio, mentre nella seconda ipotesi competente č il giudice dell'esecuzione secondo le regole ordinarie.