(massima n. 1)
Per effetto della sentenza n. 151 del 30 giugno 1971 della Corte costituzionale (dichiarativa dell'illegittimitā costituzionale e degli artt. 707, primo comma, e 708 c.p.c., nella parte in cui disponevano che ai coniugi comparsi personalmente dinanzi al presidente del tribunale in seguito a ricorso per separazione personale era inibito, pur dopo il fallimento del tentativo di conciliazione, di farsi assistere dai rispettivi difensori nella fase successiva di adozione dei provvedimenti temporanei da parte dello stesso presidente) č venuto meno soltanto il divieto dell'assistenza dei difensori, ma questa non č stata resa necessaria od obbligatoria.