(massima n. 1)
Nella fase presidenziale del giudizio di separazione, l'udienza di prima comparizione dei coniugi che sia stata tenuta innanzi al presidente capo del tribunale anziché innanzi al presidente da lui delegato è pienamente valida, anche se della sostituzione non è stata data comunicazione alle parti, in quanto la stessa non incide né sulla costituzione del giudice, né comporta violazione del principio del contraddittorio.