(massima n. 1)
Il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e segg. c.p.c. si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice, senza che possa essere adottato alcun altro provvedimento relativo al regolamento delle spese tra le parti, stante la mancanza dei presupposti sui quali il giudice deve necessariamente basare la propria statuizione in ordine alle spese ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c. Ne consegue che, laddove un provvedimento in ordine alla liquidazione di tali spese venga viceversa emesso, si è in presenza di un provvedimento non previsto dalla legge di natura decisoria, destinato ad incidere su una posizione di diritto soggettivo della parte a carico della quale risulta assunto e dotato di carattere di definitività, contro cui non è dato alcun mezzo d'impugnazione, sicché avverso il medesimo ben può essere esperito il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.