(massima n. 1)
La competenza per il procedimento di ispezione giudiziale preventiva ex art. 696 c.p.c. appartiene allo stesso giudice che sarą competente per la causa di merito con riguardo all'intera materia del contendere desunta dalla domanda (art. 5 c.p.c.) e non soltanto di quella parte della controversia rispetto alla quale si ritiene necessaria l'ispezione giudiziale, e cosģ dovendosi tenere conto a norma dell'art. 10 c.p.c., per il calcolo del valore della causa, delle ulteriori domande proposte nello stesso procedimento contro la medesima persona.