(massima n. 1)
Il compromesso per arbitrato estero, che valga a sottrarre al giudice italiano una determinata controversia, implica, in mancanza di una diversa norma di legge o convenzione internazionale, il difetto di giurisdizione di detto giudice anche sul ricorso per accertamento tecnico preventivo inerente alla controversia medesima, atteso che tale ricorso introduce un procedimento, di natura giurisdizionale, strettamente connesso con il successivo giudizio di merito ed esaurientesi in una anticipata istruttoria, destinata ad essere inserita ex post nel giudizio stesso.