(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che dichiara la tardività del reclamo proposto ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. avverso un provvedimento cautelare, trattandosi di provvedimento non definitivo e non decisorio; tale carattere non muta e non può parlarsi di pregiudizio altrimenti non riparabile allorquando la causa sia ritenuta in decisione in quanto fino alla pronuncia della sentenza il giudice istruttore può revocare o modificare il provvedimento e dopo la sentenza tale potere spetta al giudice che l'ha pronunciata.