(massima n. 1)
Il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. non è proponibile avverso l'ordinanza adottata dal tribunale in sede di reclamo contro provvedimento di natura cautelare, sia che modifichi, revochi o confermi il provvedimento reclamato, giacché trattasi di decisione non definitiva né decisoria, munita di efficacia temporanea, in quanto condizionata all'instaurazione e all'esito della causa di merito, e modificabile e revocabile nel corso della stessa. Né rileva il fatto che la riproponibilità dell'istanza cautelare sia ristretta nei limiti di cui all'art. 669 septies c.p.c., peraltro con il bilanciamento della facoltà di reclamo, derivando da ciò un carattere di definitività riguardante solo la cautela.