(massima n. 1)
Il provvedimento con cui, in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c. ed in forza dell'art. 624, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e), del D.L. n. 35 del 2005, convertito con modificazioni nella legge n. 80 del 2005, e modificato dall'art. 18 della legge n. 52 del 2006, il tribunale disponga la revoca di un'ordinanza di sospensione dell'esecuzione, ha natura cautelare e provvisoria ed é, per tale ragione, privo di natura definitiva e decisoria; esso č, quindi, insuscettibile di ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., che l'ultimo inciso del nuovo art. 616 c.p.c. (anteriormente alla sua soppressione per effetto dell'art. 49, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ammetteva implicitamente (sancendo la non impugnabilitą della sentenza) soltanto avverso la sentenza che chiude il giudizio di opposizione all'esecuzione. Pertanto, nemmeno la circostanza che con esso sia stata disposta la condanna alle spese vale ad attribuire al detto provvedimento carattere di decisorietą e di definitivitą ai fini dell'esperimento del citato ricorso straordinario, neppure limitatamente alla statuizione sulle spese