(massima n. 1)
Il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. é inammissibile avverso l'ordinanza con cui il tribunale, a norma dell'art. 669 terdecies c.p.c., abbia rigettato il reclamo proposto contro il diniego di reintegrazione del possesso ex art. 703 c.p.c. e liquidato le spese del procedimento senza fissare un termine per la prosecuzione del giudizio di merito, atteso che il provvedimento suddetto incide su situazioni di rilevanza meramente processuale e non ha carattere decisorio né definitivo.