(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso l'ordinanza con cui il tribunale, a norma dell'art. 669 terdecies c.p.c., abbia rigettato il reclamo proposto contro il rigetto ex art. 700 c.p.c. del provvedimento di sospensione cautelare dal lavoro, disposto dal datore di lavoro a seguito dell'instaurazione di un procedimento penale nei confronti del lavoratore, trattandosi di un provvedimento interinale, ontologicamente inidoneo ad incidere con efficacia di giudicato su posizioni giuridiche di natura sostanziale, dovendosi escludere che su tali caratteri abbiano inciso le modifiche introdotte dall'art. 2, comma 3, lettera e bis), del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005, che ha disposto l'inapplicabilità ai provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. dell'art. 669 novies, primo comma, c.p.c., sulla perdita di efficacia del provvedimento cautelare in caso di mancato inizio tempestivo del procedimento di merito ovvero di estinzione di quello eventualmente avviato. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, c.p.c.).