(massima n. 1)
Il provvedimento col quale il Tribunale, provvedendo "ante causam", rigetti il reclamo avverso l'ordinanza di rigetto del ricorso cautelare, ovvero dichiari la cessazione della materia del contendere, e condanni il reclamante alle spese del giudizio non ha natura di sentenza e non č ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost.; ne consegue che il reclamante soccombente, ove non intenda iniziare il giudizio di merito ma intenda contestare la sola liquidazione delle spese in esso contenuta, deve farlo attraverso l'opposizione al precetto intimato sulla base del detto provvedimento o all'esecuzione iniziata sulla base di esso. (Fattispecie relativa a procedimento cautelare introdotto dopo l'entrata in vigore della riforma di cui alla legge, 18 giugno 2009, n. 69).