(massima n. 1)
Nella disciplina dei procedimenti cautelari di cui agli artt. 669 bis ss. c.p.c., il principio della riproponibilitą dell'istanza dopo l'ordinanza declinatoria della competenza (art. 669 septies, primo comma stesso codice) opera anche con riguardo al provvedimento, di pari contenuto, adottato dal tribunale sul reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies (nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale del 1994), che si sostituisce all'atto reclamato, con identica natura e funzione, e pertanto si sottrae ai mezzi d'impugnazione a norma del quarto comma del citato art. 669 terdecies, ivi compreso il rimedio del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.