(massima n. 1)
La corte d'appello divisa in pił sezioni č competente a decidere il reclamo avverso il provvedimento cautelare emesso da una sezione della medesima corte, a nulla rilevando la circostanza che vi sia una sola sezione per le controversie di lavoro (nel caso in cui il provvedimento cautelare sia stato emesso da detta sezione), poiché l'art. 669 terdecies, comma secondo, c.p.c. fa riferimento alla sola presenza di una pluralitą di sezioni e non anche di una pluralitą di sezioni specializzate. L'opportunitą di attribuire il reclamo in materia di controversie di lavoro ad una sezione specializzata, ma appartenente ad altra corte di appello piuttosto che ad altra sezione della stessa corte, č valutazione riservata al legislatore, il quale, non introducendo alcuna distinzione nella norma di riferimento, ha mostrato di voler optare per la seconda alternativa.