(massima n. 1)
In tema di denunzia di nuova opera o di danno temuto, il provvedimento di rigetto della istanza cautelare proposta non è una sentenza, ma un'ordinanza contro la quale è ammesso il reclamo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 1994, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 669 terdecies c.p.c. nella parte in cui prevedeva il reclamo solo avverso l'ordinanza di concessione della tutela. E il giudice, con l'ordinanza di rigetto, come con quella di accoglimento, non deve emettere disposizioni per la trattazione della causa di merito, vertendosi non già in tema di azioni di reintegrazione o di manutenzione, ma di azioni dirette a ottenere le misure più immediate per evitare danni alla cosa posseduta, mediante un procedimento sommario che si esaurisce con l'emanazione del provvedimento di rigetto o di accoglimento della pretesa cautelare, mentre l'interessato può in un momento successivo instaurare il giudizio a cognizione ordinaria proponendo la domanda di merito al giudice competente.