(massima n. 1)
La declaratoria di sopravvenuta inefficacia ex art. 669 novies c.p.c. va adottata, all'esito di un giudizio di cognizione svoltosi nelle ordinarie forme contenziose, dall'ufficio di appartenenza del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, nell'ordinaria composizione monocratica, non essendo al riguardo necessaria la designazione di un magistrato diverso da quello che ha emesso il provvedimento cautelare, non trattandosi di reclamo o di impugnazione, bensģ di giudizio volto ad accertare la persistente attualitą ed efficacia del provvedimento adottato, ai fini dell'eventuale pronunzia di ulteriori provvedimenti necessari al ripristino della situazione quo ante all'esito di valutazione di mere vicende processuali sopravvenute e non gią di una revisio prioris instantiae.