(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 669 novies, terzo comma, c.p.c., il provvedimento cautelare (nella specie sequestro ) perde efficacia sia nel caso di dichiarazione di inesistenza, anche se con sentenza non passata in giudicato, del diritto a tutela del quale il provvedimento č stato concesso, sia nell'ipotesi inversa, in cui, accogliendosi la domanda di merito, sia affermato a chi spetti la titolaritā del diritto sul bene, la cui integritā il sequestro aveva la funzione di conservare per assicurare al provvedimento attributivo la sua pratica efficacia ; ne consegue che, se il titolare di tale diritto, ancorché sia la medesima persona fisica che č stata nominata custode del bene sequestrato, chiede il rilascio del bene per effetto di detta sentenza, questo titolo č diverso da quello peraltro caducato dal medesimo provvedimento, per esserne venuti meno la funzione e lo scopo con cui gli č stato conferito l'incarico di custode e, quindi, non č configurabile un inammissibile esercizio della medesima azione esecutiva.