(massima n. 1)
Nel caso in cui il giudizio di merito, promosso a seguito dell'emissione di un provvedimento cautelare, si concluda con la dichiarazione di inammissibilitą della domanda (nella specie, per difetto di procura ad litem ), nulla osta a che il giudice, investito dell'intera cognizione, revochi contestualmente la misura cautelare concessa ante causam divenuta ipso iure inefficace: tale contestualitą non arreca infatti alcuna lesione al diritto di difesa, integralmente dispiegatosi nel processo a cognizione piena, ed appare altresģ giustificata da ragioni di economia processuale, avuto riguardo alla pendenza del giudizio di merito, che rende superfluo un nuovo ricorso al giudice, necessario invece nelle ipotesi contemplate dall'art. 669 novies c.p.c.