(massima n. 1)
La declaratoria di inefficacia del sequestro giudiziario, pronunciata d'ufficio dal giudice allorché sia dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale lo stesso era stato concesso, non incorre nel vizio di ultrapetizione, in quanto meramente ricognitiva di un effetto derivante "ex lege", ai sensi dell'art. 669 novies, terzo comma, c.p.c., non avendo rilievo che la misura sia stata gią eseguita o che l'inefficacia non sia stata espressamente richiesta dalla parte interessata.