(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui il pretore abbia rigettato la richiesta di provvedimento cautelare, occorre far riferimento alla disciplina contenuta nel secondo e nel terzo comma dell'art. 669 septies c.p.c. quanto al peculiare aspetto della condanna alle spese, nel senso che il relativo provvedimento, contenuto in quello di rigetto della domanda cautelare, trova attuazione attraverso le forme dell'esecuzione forzata, a sua volta preceduta dalla notificazione dell'ordinanza stessa, spedita in forma esecutiva.