(massima n. 1)
In tema di provvedimenti cautelari, l'art. 669 septies c.p.c., introdotto dalla legge n. 352 del 1990, prevedendo espressamente l'opponibilità, ai sensi degli artt. 645 e seguenti c.p.c., della condanna alle spese contenuta nell'ordinanza di rigetto, ha creato un nuovo modello di procedimento, ponendosi quale vera e propria norma di chiusura intesa ad evitare che la parte sia costretta ancora a servirsi del ricorso straordinario regolato dall'art. 111 Cost., strumento poco adatto a censure aventi ad oggetto soprattutto le valutazioni di merito dei criteri di liquidazione delle spese; ne consegue che detta norma, benché espressamente dettata in relazione al provvedimento (emesso prima del giudizio di merito) col quale il giudice rigetta l'istanza cautelare o si dichiara incompetente, va interpretata estensivamente e deve perciò ritenersi applicabile anche nei casi di accoglimento in cui, per errore o per altro motivo, sia stata emessa pronuncia sulle spese, o nei casi in cui vi sia pronuncia che chiude il processo per motivi diversi (nella specie, per dichiarazione di cessazione della materia del contendere).