(massima n. 1)
È inammissibile l'impugnazione in Cassazione dell'ordinanza di condanna alle spese, non modificata dal giudice del reclamo avverso un provvedimento di rigetto della tutela possessoria, perché ai sensi dell'art. 669 septies c.p.c., applicabile alla fase interdittale del procedimento possessorio per il richiamo dell'art. 703 c.p.c. e per l'identità di natura interinale e provvisoria con il procedimento cautelare uniforme, introdotto con legge 26 novembre 1990, n. 353, tale ordinanza è soggetta ad opposizione.