(massima n. 1)
In tema di provvedimenti cautelari ed in ipotesi di ordinanza di rigetto della domanda proposta ante causam, la condanna alle spese del procedimento in essa contenuta non č ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto l'art. 669 septies, ultimo comma, c.p.c., introdotto dalla legge n. 352 del 1990, ne ha previsto espressamente l'opponibilitā ai sensi dell'art. 645 e seguenti c.p.c.