(massima n. 1)
In tema di provvedimenti cautelari, la statuizione sulle spese di lite, sia che la si consideri soltanto opponibile (ai sensi dell'art. 669 septies, ultimo comma, c.p.c.), sia che la si consideri reclamabile al collegio (da sola o unitamente al provvedimento di rigetto della richiesta cautelare), sia che venga emessa del giudice monocratico, sia che venga emessa dal collegio in sede di reclamo avverso la condanna o la compensazione delle spese stesse, resta in ogni caso opponibile dinanzi al medesimo giudice che l'ha pronunciata e non č, pertanto, impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.