(massima n. 1)
L'art. 701 c.p.c., nell'attribuire la competenza ad emettere i provvedimenti d'urgenza al giudice istruttore della causa pendente per il merito, si riferisce al giudizio per l'accertamento di quello stesso diritto che il ricorrente afferma essere minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, per impedire il quale č necessario assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito. Pertanto, tale competenza non sussiste qualora al momento della proposizione del ricorso, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., per la reintegrazione del ricorrente nella posizione di partecipante all'impresa familiare penda innanzi ad altro giudice giudizio di merito proposto da altro soggetto diretto all'accertamento della cessione della sua appartenenza alla stessa impresa familiare, con attribuzione della quota di utili ed incrementi patrimoniali spettantegli, attesa la diversitā dei diritti soggettivi fatti valere, mentre č irrilevante, al predetto fine, la circostanza che, successivamente alla domanda di provvedimento d'urgenza, sia stata riconvenzionalmente richiesta nel giudizio di merito dallo stesso ricorrente la pronunzia di nullitā del patto di impresa.