(massima n. 1)
La competenza ad adottare provvedimenti d'urgenza, per la tutela in via provvisoria e cautelare di un diritto il cui accertamento sia incluso nell'oggetto di causa pendente nel merito, spetta, a norma dell'art. 701 c.p.c., al giudice istruttore di tale causa, mentre resta a questo fine irrilevante che nella causa medesima non sia stata specificamente formulata la domanda in relazione alla quale vengano chiesti i provvedimenti d'urgenza.