(massima n. 1)
Al fine dell'applicazione dell'art. 701 c.p.c., secondo il quale la competenza ad emettere provvedimenti d'urgenza spetta al giudice istruttore, quando vi sia causa pendente per il merito, deve considerarsi pendente anche la causa cancellata dal ruolo, in quanto in stato di mera quiescenza, e suscettibile di riassunzione prima del decorso del termine annuale di cui all'art. 307 c.p.c.