(massima n. 1)
I provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c. possono essere emanati anche dalle sezioni specializzate agrarie, nella cause innanzi ad esse pendenti a rientranti (quali quelle concernenti la compartecipazione agraria e la relativa proroga legale) nella competenza funzionale assoluta ed inderogabile attribuita alle medesime.