(massima n. 1)
Il principio che riserva al giudice che ha emesso il provvedimento o a quello della causa di merito tutte le funzioni inerenti alla esecuzione dei provvedimenti cautelari, possessori o di urgenza ed alle eventuali contestazioni o opposizioni delle parti, č applicabile solo nei casi in cui sia effettivamente pendente il giudizio di merito, dovendosi altrimenti ritenere esperibili contro l'esecuzione ed i relativi atti i rimedi ordinari della opposizione alla esecuzione o agli atti esecutivi previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c.