(massima n. 1)
È manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. dell'art. 665 c.p.c. che dispone l'inoppugnabilità dell'ordinanza provvisoria di rilascio perché le eccezioni del convenuto sulla fondatezza del diritto dell'attore possono essere fatte valere nel successivo giudizio di merito, o, nel caso di estinzione di questo, in un autonomo giudizio di cognizione.