(massima n. 1)
L'ordinanza di Ģconvalida dello sfrattoģ, che il pretore emetta nonostante la comparizione ed opposizione dell'intimato, rinviando la causa per il prosieguo, č da considerarsi, a prescindere dalla erronea qualificazione adottata, come ordinanza di rilascio, secondo la previsione dell'art. 665 c.p.c., e, pertanto, non č impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione, in quanto configura un provvedimento privo di decisorietā e definitivitā, restando le sorti della controversia affidate alla conclusione dell'ordinario processo di cognizione instauratosi per effetto di detta opposizione.