(massima n. 1)
L'ordinanza di convalida di licenza o di sfratto emessa dal pretore ai sensi dell'art. 663 c.p.c. è subordinata al duplice presupposto della presenza del conduttore all'udienza fissata in citazione e della mancanza di eccezioni o difese da parte del conduttore, ovvero della sua assenza, cosicché il provvedimento illegittimamente pronunciato in difetto di uno o di entrambi i presupposti menzionati, ancorché emesso nella forma dell'ordinanza, assume natura di sentenza, che ove non ricorrano le condizioni previste per l'opposizione di cui all'art. 668 c.p.c., è soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione. Nel concorso, invece, dei presupposti di legge, il provvedimento ha natura e forma di ordinanza, avverso la quale non sono esperibili i mezzi di impugnazione stabiliti per le sentenze.