(massima n. 1)
La sentenza della Corte costituzionale n. 51 del 20 febbraio 1995, nel dichiarare l'illegittimitą dell'art. 395, prima parte e n. 1, c.p.c., laddove non prevedeva la revocazione avverso i provvedimenti di convalida di sfratto per morositą che fossero effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra, non ha inteso stabilire che i provvedimenti di convalida di sfratto debbano comunque qualificarsi «sentenze» e che avverso gli stessi siano esperibili le normali impugnazioni di cui all'art. 323 c.p.c.