(massima n. 1)
L'ordinanza di convalida di sfratto per morositā pronunciata dopo che, all'udienza all'uopo fissata, la parte intimata č comparsa ed ha formulata la propria opposizione, č indipendentemente dalla comparizione o meno dell'opponente nelle udienze successive, emessa al di fuori delle condizioni previste dalla legge e, avendo natura e contenuto di sentenza, č assoggettata ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze e, quindi, all'appello.