(massima n. 1)
Ai fini della convalida dell'ordinanza di licenza o sfratto è necessario che sussistano sia i relativi presupposti specifici, indicati nel primo e nel terzo comma dell'art. 663 c.p.c. (consistenti nella mancata comparizione, nella mancata contestazione e nella dichiarata persistenza della mora — sicché non è sufficiente che l'intimato si limiti a comparire ma è necessario che si opponga alla convalida), sia i presupposti generali dell'azione (quelli attinenti cioè alla giurisdizione, alla competenza, alla capacità processuale dell'intimante e alla corretta vocazione in giudizio). Ne consegue che, in difetto dei suindicati presupposti, la domanda va rigettata, e il provvedimento di convalida ciononostante emesso deve sostanzialmente equipararsi ad una sentenza, in quanto tale impugnabile con l'appello, irrilevante essendo al riguardo il comportamento mantenuto dall'intimato che si sia limitato a comparire all'udienza.