(massima n. 1)
In tema di locazione di immobili urbani, il conduttore che, convenuto in un giudizio di sfratto per morosità, abbia richiesto in via subordinata la concessione del c.d. «termine di grazia», manifesta implicitamente una prevalente volontà solutoria incompatibile con quella di opporsi alla convalida, che comunque non può più ritenersi condizionata alla mancata proposizione dell'opposizione, secondo quanto dispone l'art. 665 c.p.c., bensì del mancato pagamento del dovuto nel termine — che ha carattere perentorio — all'uopo fissato giusta il disposto dell'art. 55 L. 392/78, sicché, al mancato adempimento nel termine fissato dal giudice, consegue, l'emissione, da parte di questi, dell'ordinanza di convalida ex art. 663 c.p.c. Infatti per effetto del mancato pagamento, il procedimento retrocede alla fase precedente all'instaurazione del subprocedimento di sanatoria e il provvedimento da emettere è quello di convalida, che sarebbe stato emesso se il subprocedimento non fosse stato instaurato.