(massima n. 1)
Il provvedimento con il quale il giudice, chiamato a convalidare, a norma dell'art. 663 c.p.c. una licenza o uno sfratto, dichiara il diritto del locatore al rilascio dell'immobile, ha, tra le parti, una volta preclusa l'opposizione ex art. 668 c.p.c., efficacia di cosa giudicata sostanziale, pari a quella di una sentenza di condanna al rilascio dell'immobile locato (e in pił, nel caso di sfratto per morositą, di una sentenza costitutiva, di risoluzione del contratto di locazione); in ogni caso quindi, tale provvedimento tra le parti fa stato, fra l'altro, sulla pregressa esistenza di un contratto di locazione, sull'esistenza di un locatore e sulla qualitą di locatario dell'intimato, sull'intervento di una causa di cessazione o risoluzione del rapporto, rappresentando, la prima e la seconda situazione (esistenza del contratto di locazione, qualitą di locatore dell'intimante) presupposti generali processuali e, contemporaneamente, condizioni dell'azione inerente allo speciale procedimento