(massima n. 1)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme che attribuiscono al locatore la facoltà di ottenere il rilascio dell'immobile allo spirare della locazione, ancorché non adduca alcuna giustificazione socialmente e giuridicamente rilevante ed apprezzabile — per preteso contrasto con i diritti primari sanciti dalla Costituzione diretti ad assicurare all'individuo un'idonea abitazione e a garantire la funzione economico-sociale della proprietà — essendo la normativa sulle locazioni, tanto quella comune che quella speciale, tesa a realizzare un contemperamento degli opposti interessi nel rispetto dei principi costituzionali, tenuto anche conto dell'autonomia negoziale che presiede alle determinazioni contrattuali.