(massima n. 1)
L'indicazione nell'intimazione della licenza per finita locazione di un'erronea data di cessazione del rapporto, per essersi lo stesso rinnovato per un ulteriore periodo, per volontą delle parti ovvero in forza di sopravvenuta disposizione normativa, non impedisce al giudice di condannare il conduttore al rilascio se tale successivo periodo di durata sia venuto a scadere nel corso del giudizio, non potendo sussistere alcun dubbio sulla volontą del locatore di porre fine al contratto e di riottenere la disponibilitą del bene locato, seppure per la data che il giudice avrą accertato essere quella della effettiva scadenza (convenzionale o legale).