(massima n. 1)
Qualora il giudice adito con un'intimazione di sfratto per finita locazione accerti che il contratto non è ancora scaduto, una volta negata l'ordinanza di convalida o quella provvisoria di rilascio e trasformato il procedimento in un ordinario giudizio di cognizione (ancorché da trattarsi nelle forme del rito speciale di cui all'art. 447 bis c.p.c.), ben può all'esito pronunciare la cessazione della locazione per una scadenza successiva a quella intimata, essendo il giudizio volto ad accertare se la domanda di rilascio, comunque contenuta nell'istanza di intimazione, sia o meno fondata, senza che, perciò, si verifichi la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.