(massima n. 1)
Vi č litispendenza fra il giudizio, promosso nelle forme ordinarie, avente ad oggetto la domanda di accertamento della fine del rapporto di locazione e di rilascio dell'immobile, ed il giudizio che si instaura nel caso di opposizione del conduttore all'intimazione dello sfratto per finita locazione, stante l'identitā di petitum e di causa petendi e senza che rilevi in contrario il collegamento del secondo giudizio all'anteriore procedimento di convalida dell'intimazione, inteso ad attribuire a quest'ultimo atto negoziale l'efficacia del titolo esecutivo. Pertanto, ove il giudice dell'opposizione accerti essere stato preventivamente adito altro giudice per la pronunzia in via ordinaria sulla domanda suddetta, ha il potere-dovere di provvedere alla declaratoria della litispendenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 c.p.c.